Statuto

Lo statuto

La sezione di Montecatini Terme e Monsummano Terme si ricollega nell”articolazione della sua struttura e nella definizione di obblighi e finalità a quanto dettato dallo statuto dell’Istituto Storico Lucchese:

  1. Articolo 1 – L’Istituto Storico Lucchese, Centro Internazionale di Studi (in seguito I.S.L.), ha per scopo la promozione di studi e manifestazioni per la valorizzazione delle fonti archivistiche e del patrimonio culturale locale, nazionale ed internazionale. L’I.S.L. svolge tutte le attività senza fini di lucro; tutte le cariche sono a titolo gratuito.
  2. Articolo 2 – L’I.S.L. ha sede in Lucca, cortile Francesco Carrara n. 12 ed è articolato in: (a) sede centrale, (b) sezioni locali, (c) sezioni nazionali, (d) sezioni estere, (e) sezioni speciali. Il funzionamento dell’I.S.L., della sede centrale e delle sezioni è stabilito da regolamenti approvati dai rispettivi organi deliberativi e ratificati dall’assemblea generale.
  3. Articolo 3 – I soci dell’I.S.L. si suddividono in: a) ordinari, b) straordinari, c) sostenitori, d) benemeriti, e) onorari; sono accettati dal Presidente e sono ratificati dall’assemblea generale.
  4. Articolo 4 – a) I soci ordinari, in numero illimitato, sono ammessi in seguito al versamento della quota sociale; b) i soci sostenitori, in numero illimitato, sono ammessi in seguito al versamento di una quota sociale non corrispondente a quella ordinaria; c) i soci sostenitori, in numero illimitato, sono ammessi in seguito al versamento di una quota sociale non inferiore al quadruplo della quota determinata per i soci ordinari; d) i soci benemeriti, in numero illimitato, sono ammessi in seguito al versamento di una quota sociale non inferiore al centuplo della quota determinata per i soci ordinari; e) i soci onorari, in numero non superiore a venticinque, sono nominati dall’assemblea generale con votazione unanime, scegliendo tra personalità della cultura nazionale e internazionale distintesi per meriti scientifici.
  5. Articolo 5 – Sono organi dell’I.S.L.: a) l’assemblea generale; b) la giunta esecutiva; c) il presidente; d) il vice presidente; e) il tesoriere; f) il segretario; g) i revisori dei conti; h) i probi viri. Tutti gli organi dell’I.S.L. hanno una durata quinquennale e possono essere riconfermati.
  6. Articolo 6 – L’assemblea generale, composta da sette membri del consiglio direttivo della sede centrale e dai direttori di tutte le sezioni, è convocata dal presidente o su richiesta di almeno cinque propri membri e si riunisce ogni anno entro il 30 aprile per approvare i bilanci consuntivo e preventivo ed entro il 30 novembre per approvare i piani preventivi delle attività culturali e scientifiche. L’assemblea generale delibera la istituzione e la cessazione della sede centrale e delle sezioni, determina l’ammontare della quota sociale, ratifica i nuovi soci, approva il regolamento dell’I.S.L., ratifica i regolamenti ed elegge nel proprio ambito il presidente, il vice presidente, il tesoriere, il segretario, i due consiglieri della giunta esecutiva; elegge inoltre, al di fuori del proprio ambito, i revisori dei conti ed i probi viri.
  7. Articolo 7 – La giunta esecutiva, composta dal presidente, dal tesoriere, dal segretario e da due consiglieri eletti dall’assemblea generale nel proprio ambito, è convocata dal presidente con il quale collabora in tutte le attività che a lui competono quale organo esecutivo dell’I.S.L.
  8. Articolo 8 – Il presidente, eletto dall’assemblea generale nel proprio ambito, rappresenta legalmente l’I.S.L., ne è l’organo esecutivo, firma gli atti e i documenti, accetta i soci, convoca e presiede l’assemblea generale.
  9. Articolo 9 – Il vice presidente, eletto dall’assemblea generale nel proprio ambito, svolge le funzioni proprie del presidente in caso di conclamato impedimento del medesimo.
  10. Articolo 10 – Il tesoriere, eletto dall’assemblea generale nel proprio ambito, tiene la contabilità, gestisce la cassa, redige i bilanci e li presenta all’assemblea generale per l’approvazione.
  11. Articolo 11 – Il segretario, eletto dall’assemblea generale nel proprio ambito, redige i verbali delle sedute dell’assemblea generale, della giunta esecutiva e adempie a tutte le funzioni di segreteria in collegamento con la presidenza.
  12. Articolo 12 – La sede centrale e le sezioni godono di autonomia culturale e scientifica nel rispetto delle norme stabilite dal presente statuto e operano nei limiti delle disponibilità finanziarie comunicate dal presidente in osservanza delle deliberazioni dell’assemblea generale.
  13. Articolo 13 – I revisori dei conti, in numero di tre più due supplenti, sono eletti dall’assemblea generale.
  14. Articolo 14 – I probiviri, in numero di cinque, sono eletti dall’assemblea generale.
  15. Articolo 15 – Il patrimonio dell’I.S.L., è composta da: a) quote sociali, b) beni librari, c) attrezzature, mobili e arredi, d) lire 200 milioni in obbligazioni, (e) ogni altro cespite proveniente da acquisti, donazioni, legati e da altre eventuali forme di acquisizione.
  16. Articolo 16 – In caso di cessazione temporanea della sede centrale o di alcune delle sezioni, le relative funzioni passano al presidente che, ove possibile, cura la ricostituzione. In caso di cessazione definitiva della sede centrale o di alcune delle sezioni il relativo patrimonio è trasferito presso la sede sociale, ove è conservato dal presidente.
  17. Articolo 17 – In caso di estinzione dell’I.S.L. il patrimonio è devoluto ad una istituzione statale avente fini culturali competente per territorio, alla quale eventualmente possono essere attribuite anche le relative funzioni.
  18. Articolo 18 – La durata dell’I.S.L. è fissata dal giorno della sua legale costituzione fino al trentuno dicembre dell’anno duemiladuecento.
  19. Articolo 19 – Le presenti norme statutario, approvate dall’assemblea generale a maggioranza di due terzi dei presenti, possono essere modificate con la medesima procedura.
  20. Articolo 20 – Per quanto non contemplato nel presente statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.
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